Sez. L, Sentenza n. 12307 del 21/08/2003 (Rv. 566134 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Scelta dei lavoratori da porre in c.i.g. - Criteri - Procedura di consultazione sindacale ex art. 5 legge n. 164 del 1975 come modificato dall'art. 1, comma settimo, legge n. 223 del 1991 - Vizi formali - Rilevanza - Limiti - Raggiungimento dell'accordo - Effetti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, l'intervenuto accordo tra datore di lavoro e sindacato supera ogni eventuale anomalia formale attinente alle modalità di consultazione di cui all'art. 5 della legge n. 164 del 1975 come modificato dall'art. 1, comma settimo, della legge n. 223 del 1991, essendo stata comunque raggiunta la finalità dalle stesse perseguite.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)