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Sez. L, Sentenza n. 8353 del 03/05/2004 (Rv. 572552 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Scelta dei lavoratori da porre in CIG - Criteri - Scelta concordata tra datore di lavoro e sindacato - Necessità della comunicazione ex art. 1, settimo comma, della legge n. 223 del 1991 - Esclusione - Accordo tra datore di lavoro e sindacato che fissa solo alcuni paletti alla scelta del datore di lavoro - Necessità delle comunicazioni - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572552-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, qualora sia intervenuto un accordo tra datore di lavoro e sindacato con il quale vengono concordati i criteri di individuazione del personale da porre in cassa integrazione, può farsi a meno della comunicazione di cui all'art. 1, comma settimo, della legge n. 223 del 1991, mentre se mediante l'accordo sindacale si pongono solo alcuni limiti alla scelta discrezionale del datore di lavoro, che rimane tuttavia espressione del suo unilaterale potere direttivo, è necessario comunque, per la piena realizzazione dell'esigenza informativa ad essa sottesa, che il datore di lavoro effettui la comunicazione prescritta dall'art. 1, comma settimo, della legge n. 223 del 1991.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 7, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)