Sez. 1, Sentenza n. 344 del 22/01/1996 Cc. (dep. 19/02/1996) Rv. 203665 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga | Necessità di motivazione del provvedimento - Correlativa necessità di parziale "discovery" da parte del pubblico ministero richiedente - Fattispecie.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga
Attese le esigenze di adeguata motivazione del provvedimento di proroga della custodia cautelare previsto dall'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., l'operatività dell'istituto comporta l'ineludibile necessità di una parziale "discovery" da parte del pubblico ministero richiedente, nel senso che quest'ultimo, pur senza giungere ad un grado di scoprimento tale da frustrare i propri obiettivi investigativi, non può tuttavia limitarsi ad enunciazioni generiche, meramente riproduttive del dettato normativo. (Nella fattispecie il provvedimento di proroga, annullato a seguito di appello con decisione confermata dalla S.C., aveva fatto soltanto generico riferimento alla "complessità degli accertamenti coinvolgenti ramificazioni internazionali del traffico illecito di plutonio 239").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)