Sez. 1, Ordinanza n. 5746 del 19/11/1998 Cc. (dep. 25/01/1999) Rv. 212433 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Provvedimento del giudice - Motivazione - Parametri di riferimento - Complessità degli accertamenti - Riferibilità al singolo imputato - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
La proroga della custodia cautelare, nel corso delle indagini preliminari, è un istituto di carattere eccezionale il cui ambito di operatività è rigorosamente subordinato alla sussistenza di gravi esigenze cautelari, funzionalmente e necessariamente preordinate agli specifici e particolarmente complessi accertamenti da compiere che rendono indispensabile il protrarsi dello "status custodiae" dell'indiziato. Ne consegue che il provvedimento di proroga deve essere adeguatamente motivato così come la pronunzia del giudice dell'impugnazione che decide sull'appello avverso detto provvedimento. Consegue, altresì, che non è sufficiente il richiamo generico alla complessità degli accertamenti da compiere in relazione alla gravità delle imputazioni, al loro numero ed a quello degli indagati, essendo invece, necessario che siano pure indicati gli accertamenti concreti, specifici e particolarmente complessi relativi alla posizione processuale dell'indagato nei cui confronti la proroga è stata richiesta o, comunque, i complessi accertamenti da compiere nei confronti di altri imputati che possano influire sulla posizione probatoria del primo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)