Sez. 2, Sentenza n. 3103 del 18/12/2007 Cc. (dep. 21/01/2008) Rv. 239267 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Possibilità di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato da parte del giudice del riesame - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
Il giudice del riesame non può compiere accertamenti, ma può integrare e correggere il provvedimento impugnato (nella specie: decreto di sequestro preventivo) sulla scorta dei documenti in suo possesso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente i giudici del riesame avessero tenuto conto delle risultanze di perizie estimative prodotte dalla parte, asseverate da giuramento, e concernenti il valore dei beni sequestrati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)