Sez. 3, Sentenza n. 41569 del 11/10/2007 Cc. (dep. 12/11/2007) Rv. 237903 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Potere del tribunale del riesame di integrare la motivazione dell'ordinanza cautelare - Sussistenza - Presupposti e limiti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
Il potere del Tribunale del riesame di integrare e sanare la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato non opera laddove quest'ultimo sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero la stessa si risolva in una clausola di stile sì da non rendere possibile l'individuazione degli indizi e delle esigenze cautelari perseguite dal provvedimento, mentre legittimamente viene esercitato laddove si faccia unicamente questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni, presenti nel provvedimento, concernenti gli indizi e le esigenze cautelari; in questi ultimi casi l'ordinanza applicativa della misura cautelare e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro collegate e complementari sicché la motivazione del tribunale integra e completa le eventuali carenze del provvedimento del primo giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)