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Sez. 3, Sentenza n. 1942 del 19/03/1983 (Rv. 426787 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - CONTENIMENTO DELLE DOMANDE, PER VOLONTÀ DELL'ATTORE, NEL LIMITE DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE ADITO - PRINCIPIO DEL CUMULO DELLE DOMANDE - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA AL GIUDICE SUPERIORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426787-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - CONTENIMENTO DELLE DOMANDE, PER VOLONTÀ DELL'ATTORE, NEL LIMITE DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE ADITO - PRINCIPIO DEL CUMULO DELLE DOMANDE - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA AL GIUDICE SUPERIORE - ESCLUSIONE.*

In caso di proposizione davanti al pretore di una domanda di valore determinato unitamente ad una domanda relativa a somma di denaro non precisata nel suo ammontare, la presunzione di un valore della seconda domanda pari al limite massimo della Competenza del giudice adito, con il conseguente verificarsi dell'incompetenza del giudice medesimo per effetto di cumulo con la prima domanda, non opera quando l'atto introduttivo evidenzi la volontà della parte di mantenere la richiesta non precisata nell'ammontare entro la differenza fra il suddetto limite massimo ed il valore determinato dell'altra richiesta. (Conf 470/80, mass n 403849).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)