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Sez. L - , Ordinanza n. 32359 del 21/11/2023 (Rv. 669550 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - IN GENERE | Indennità di uscita dal turno (I.U.T.) ex art. 26 del c.c.n.l. Energia e Petrolio ratione temporis vigente - Base di calcolo - Criteri di formazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669550-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'indennità di uscita dal turno (I.U.T.) ex art. 26 del c.c.n.l. Energia e Petrolio del 25 gennaio 2017, il criterio per selezionare le voci da includere nella base di calcolo va individuato, in coerenza col dato letterale e la ratio della previsione, nel legame tra la voce da considerare e il lavoro in turno, e cioè nell'essere detta indennità corrisposta proprio in ragione della turnazione che caratterizza lo svolgimento della prestazione, atteso che tale norma detta una disposizione a carattere speciale che si impone su quella generale e consente di prescindere, per il calcolo della I.U.T., dalla natura retributiva, indennitaria o mista degli emolumenti.

Contr. Coll. 25/01/2017 art. 26, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)