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Sez. L - , Sentenza n. 37589 del 30/11/2021 (Rv. 663007 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | C.c.n.l. industria metalmeccanica privata - Indennità sostitutiva dei permessi annui non goduti - Retribuzione durante le ferie annuali - Determinazione - Criteri - Nozione europea di retribuzione - Sussistenza - Conseguenze - Retribuzione media annua - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663007-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Ai fini della individuazione della retribuzione da utilizzare come parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento dei permessi annui retribuiti, ai sensi dell'art. 5 del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata dell'8 giugno 1999, nonché del compenso da erogare durante le ferie, ai sensi dell'art. 12 dello stesso c.c.n.l. del 14 dicembre 1990, nella prospettiva di una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore, è corretta una interpretazione sistematica delle norme collettive che utilizzi come riferimento la media annua della retribuzione globale di fatto percepita, in cui confluiscono tutte le voci retributive corrisposte nell'arco temporale di maturazione del diritto e ove vengono in rilievo le varie componenti erogate su base mensile, o anche con cadenza diversa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88, Contr. Coll. 08/06/1999 art. 5, Contr. Coll. 14/12/1990 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)