diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 19463 del 23/09/2011 (Rv. 619792 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) | Prosecuzione della causa per l'ulteriore istruzione - Presupposti - Necessità che la prova non debba essere formata per la prima volta - Fattispecie in tema di condanna al risarcimento del danno.
Stato
decisa il 2011-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619792-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE)

La possibilità di emettere sentenza non definitiva per la decisione del merito della causa senza definire il giudizio, con la pronuncia di separata ordinanza contenente i provvedimenti per l'ulteriore istruzione, ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., presuppone, nel caso di domanda di risarcimento del danno, che la prova di questo sia stata già acquisita e non debba essere formata per la prima volta, ma solo integrata nel prosieguo dell'istruttoria, secondo il giudizio insindacabile nel merito del giudice. (Nella specie, è stata cassata la sentenza di appello che aveva condannato il convenuto, in via non definitiva, al risarcimento del danno ed aveva rimesso la causa in istruttoria, stante la conclamata inadeguatezza degli elementi istruttori già acquisiti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)