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Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 24/11/1971 (Rv. 355028 - 01)

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE - ARTT 1623 COD CIV E 27 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE MERCI DI BERNA RATIFICATA CON LA LEGGE N 916 DEL 1955 - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA A CARICO DEL VETTORE - COLPA NORMALE - SUFFICIENZA - COLPA GRAVE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - AFFERMAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI COLPA GRAVE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DANNEGGIATO.*
Stato
decisa il 1971-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355028-01

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE - ARTT 1623 COD CIV E 27 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE MERCI DI BERNA RATIFICATA CON LA LEGGE N 916 DEL 1955 - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA A CARICO DEL VETTORE - COLPA NORMALE - SUFFICIENZA - COLPA GRAVE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - AFFERMAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI COLPA GRAVE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DANNEGGIATO.*

Ai sensi dell'art 1693 cod civ e del correlativo art 27 della convenzione internazionale merci, approvata a Berna il 25 ottobre 1952 e ratificata in Italia con la legge 28 giugno 1955 n 916, il vettore e responsabile ex recepto della perdita e delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna, se non prova che la perdita o l'avaria e derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della cosa stessa o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Cio implica una presunzione di responsabilita che non si discosta dalla regola fondamentale dettata dall'art 1218 cod civ, relativamente alla responsabilita del debitore e che presuppone, sotto il profilo subbiettivo, un inadempimento colposo generico, e cioe un comportamento negligente, imprudente o contrario a norme regolamentari. Essendo sufficiente ad integrare la presunzione della responsabilita del vettore il concorso del solo estremo della colpa normale, devesi dedurne l'estraneita a tale sistema del concetto della colpa grave, anche perche per la legge ferroviaria citata la colpa grave rappresenta un elemento costitutivo di piu rilevanti effetti (pagamenti del doppio delle indennita massime previste per le inadempienze vettoriali generiche). In tal caso, come si verifica con la situazione risarcitoria contemplata dall'art 1225 cod civ, (inadempimento dovuto a dolo del debitore), rivive la regola generale dettata dall'art 2697 cod civ, in ordine alla prova, secondo cui spetta a chi chiede la attuazione della volonta della legge, in relazione a un diritto che faccia valere in via di Azione o di eccezione, di provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e cioe le condizioni della pretesa.*

Riferimenti normativi: Legge 28/06/1955 num. 916 art. 27, Cod. Civ. art. 1693

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)