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Sez. 3, Sentenza n. 4696 del 20/12/1976 (Rv. 383442 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DOLO E COLPA - PRINCIPIO DEL RECEPTUM - DANNO RICOLLEGABILE A NEGLIGENZA O A NON PUNTUALE ADEMPIENZA - RESPONSABILITA DEL VETTORE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE (OMESSA RICHIESTA DI PROROGA DELLA VALIDITA DI UNA BOLLETTA DI LEGITTIMAZIONE DI UNA PARTITA DI CAFFE, CON CONSEGUENTE SEQUESTRO DELLA MERCE E SUCCESSIVA PERDITA PER AVARIA).*
Stato
decisa il 1976-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383442-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DOLO E COLPA - PRINCIPIO DEL RECEPTUM - DANNO RICOLLEGABILE A NEGLIGENZA O A NON PUNTUALE ADEMPIENZA - RESPONSABILITA DEL VETTORE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE (OMESSA RICHIESTA DI PROROGA DELLA VALIDITA DI UNA BOLLETTA DI LEGITTIMAZIONE DI UNA PARTITA DI CAFFE, CON CONSEGUENTE SEQUESTRO DELLA MERCE E SUCCESSIVA PERDITA PER AVARIA).*

A norma dell'art 1693 cod civ, il vettore e responsabile per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, salvo che fornisca la specifica prova che il danno ed il conseguente inadempimento siano dovuti ad un evento a lui non imputabile o a caso fortuito. Dal rigore con cui e disciplinata tale responsabilita, basata sui principi del receptum, si desume che il vettore risponde anche del danno che, pur non essendo da lui materialmente cagionato, sia comunque ricollegabile alla sua negligenza o alla non puntuale adempienza. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto la responsabilita del vettore, per avere omesso di richiedere la proroga di validita della bolletta di legittimazione di una partita di caffe, ai sensi dell'art 4, legge 26 maggio 1966 n 344, con il conseguente sequestro della merce da parte della finanza e, nelle more del procedimento penale, la successiva perdita per avaria della stessa merce. La suprema Corte ha confermato la decisione, enunciando il principio di cui in massima). (V 3085/75, mass n 377183; (V 3065/73, mass n 366799; (V 3438/71, mass n 355028; (V 2123/70, mass n 348249).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Legge 26/05/1966 num. 344 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)