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Sez. L, Sentenza n. 20661 del 25/10/2005 (Rv. 584672 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Imprenditori agricoli - Infortunio subito nel corso di attività imprenditoriale - Tutela assicurativa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584672-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura è apprestata, dagli artt. 205 e ss. del d.P.R. n. 1124 del 1965, in favore degli imprenditori agricoli, a condizione che essi prestino quell' opera manuale abituale, sia pure intesa in senso lato, che nelle aziende agricole può essere svolta indifferentemente da lavoratori subordinati o da imprenditori agricoli, con la conseguenza che non è indennizzabile l'infortunio che sia subito da imprenditore agricolo in occasione non già di opera manuale abituale, che può essere svolta indifferentemente dallo stesso imprenditore o dai suoi dipendenti, ma di attività imprenditoriale, come tale riservata, in via esclusiva, all'imprenditore medesimo. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto escluso dalla copertura legale del rischio infortunistico l'infortunio subito da padre e figlio, imprenditori agricoli, mentre si recavano presso uno zuccherificio per ivi concludere un contratto di coltivazione di barbabietole, previa formalizzazione dell'assunzione della qualità di socio dello zuccherificio stesso da parte del figlio, al posto del padre).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)