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Sez. L, Sentenza n. 12374 del 07/12/1998 (Rv. 521461 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Proprietari mezzadri e affittuari - Estensione - Limiti - Natura manuale ed esecutiva dell'attività determinante l'infortunio - Necessità - Fattispecie relativa ad incidente stradale occorso a coltivatore diretto recantesi al consorzio per informarsi sui turni di irrigazione.
Stato
decisa il 1998-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521461-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, apprestata, a norma dell'art. 205 d.P.R. n. 1124 del 1965, anche ai proprietari, mezzadri e affittuari che prestino opera abituale nelle rispettive aziende, non riguarda gli infortuni occorsi nello svolgimento di attività organizzativo - imprenditoriali, bensì quelli occorsi nello svolgimento di attività manuale, tale, cioè, da comportare l'esposizione del soggetto al rischio di un danno alla propria corporeità, afferente esclusivamente il momento esecutivo dell'attività complessivamente svolta, cioè tale da poter essere eseguita indifferentemente dall'assicurato o da un suo dipendente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un coltivatore diretto mentre si spostava in macchina dal proprio fondo alla sede del Consorzio per informarsi sui turni di irrigazione).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)