Sez. L, Sentenza n. 2403 del 13/06/1975 (Rv. 376276 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - OMESSA INDICAZIONE DELL'ENTITA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - OMESSA INDICAZIONE DELL'ENTITA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
In tema di pensione di invalidita, e irrilevante l'omessa espressa menzione, da parte della sentenza di merito, del grado di riduzione della capacita di guadagno, qualora la sentenza medesima, dopo aver valutato e determinato la riduzione della capacita lavorativa in misura inferiore alla percentuale prevista per il diritto a pensione, abbia anche indagato sui fattori subiettivi ed estrinseci su cui si fonda la capacita di guadagno, accertandone l'influenza in senso sfavorevole all'assicurato; in tale situazione, infatti, e implicita l'esclusione che detti fattori possano comportare una riduzione della capacita di guadagno in percentuale maggiore di quella riscontrata per la capacita lavorativa. (V 729/74, mass n 368578; 728/74, mass n 368577).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)