diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 13145 del 17/05/2025 (Rv. 674621-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Rimborso delle spese a carico del soccombente - Determinazione del valore della controversia in primo grado e in grado di appello - Criterio del “disputatum” - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674621-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del principio, la S.C. ha riformato la sentenza che, nonostante l'impugnazione fosse fondata sull'erronea compensazione parziale delle spese in primo grado, aveva liquidato quelle del grado d'appello in ragione dello scaglione corrispondente all'intero importo e non alla sola differenza ancora oggetto di contestazione).

Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)