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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022 (Rv. 666350 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Rimborso delle spese a carico del soccombente - Determinazione del valore della controversia in primo grado e in grado di appello - Criterio del “disputatum” - Fattispecie in tema di liquidazione di un importo maggiore in secondo grado.
Stato
decisa il 2022-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666350-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in accoglimento dell'appello del danneggiato, a favore del quale il primo giudice aveva disposto un risarcimento di Euro 802,00 - aveva liquidato la maggior somma di Euro 1490,00 e, ai fini della quantificazione delle spese del secondo grado, aveva determinato il valore della causa prendendo a riferimento la differenza tra i predetti importi, pari a Euro 688,00).

Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/04/2014 num. 127 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)