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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6505 del 14/03/2017 (Rv. 643813 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Motivi di opposizione dedotti in corso di causa - Legittimità - Limiti - Accettazione del contraddittorio – Necessità – Modalità - Obbligo della difesa tecnica - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643813-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, i motivi di opposizione dedotti per la prima volta dopo l’inizio del giudizio possono essere presi in considerazione, in applicazione del principio dispositivo, solo ove l'amministrazione opposta abbia accettato il contraddittorio al riguardo, all'uopo occorrendo, tuttavia, che essa sia costituita a mezzo di difesa tecnica.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)