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Sez. 2, Sentenza n. 16764 del 16/07/2010 (Rv. 614284 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Motivi di opposizione dedotti in corso di causa - Legittimità - Sussistenza - Limiti - Accettazione del contraddittorio - Necessità.
Stato
decisa il 2010-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614284-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In coerenza con il principio dispositivo che regola anche i giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, i motivi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (art. 23 legge 24 novembre 1981, n. 689), dedotti soltanto in corso di causa, possono essere presi in considerazione solo se vi sia stata accettazione del contraddittorio da parte del convenuto.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)