Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21290 del 05/07/2022 (Rv. 665207 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. - Diritto al rimborso - Presupposto - Avvenuta effettuazione dell’esborso - Necessità - Fondamento.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato.
Cod. Civ. art. 1917 com. 3, Cod. Civ. art. 1914 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)