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Sez. L, Sentenza n. 356 del 17/01/1996 (Rv. 495471 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - RETRIBUITI | Provvedimento di concessione del permesso richiesto ex art. 47 legge n. 249 del 1968 - Comunicazione all'organizzazione sindacale - Esclusione - Al dipendente destinatario del permesso stesso - Necessità.
Stato
decisa il 1996-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495471-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - RETRIBUITI

Il provvedimento di concessione (o di negazione) del permesso sindacale richiesto ai sensi dell'art. 47 della legge 18 marzo 1968 n. 249 dev'essere comunicato non all'organizzazione sindacale che ha effettuato la richiesta (la quale serve a provare che il permesso è necessario per l'espletamento dei doveri connessi alla carica sindacale) ma (anche ai fini di un'eventuale impugnazione) al dipendente destinatario del permesso stesso, che incide sul rapporto di lavoro dispensando il dipendente dall'obbligo di prestare la propria opera (pur continuando a percepire lo stipendio) per il tempo necessario all'adempimento delle funzioni connesse alla sua carica sindacale. (V. Sent. Corte Cost. n. 68/1980).

Riferimenti normativi: Legge 18/03/1968 num. 249 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)