Sez. U, Ordinanza n. 6 del 11/01/1977 (Rv. 383595 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI - IMPIEGATI DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITA SINDACALE - NORMATIVA PER GLI IMPIEGATI DELLO STATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN RIFERIMENTO AGLI ARTT 3 E 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI - IMPIEGATI DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITA SINDACALE - NORMATIVA PER GLI IMPIEGATI DELLO STATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN RIFERIMENTO AGLI ARTT 3 E 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA - INSUSSISTENZA.*
Non e manifestamente infondata, in riferimento agli artt 3 e 24 cost, la questione di legittimita costituzionale delle Disposizioni relative alla disciplina dell'attivita sindacale nell'ambito dell'impiego statale (art 146 DPR 10 gennaio 1957 n 3, modificato dall'art 7 legge 28 ottobre 1970 n 775; art 44 bis legge 18 marzo 1968 n 249, nel testo dell'art 28 legge n 775 del 1970 cit; 45-50 legge n 249 del 1968 cit), in quanto non prevedono per le associazioni sindacali dei dipendenti statali, con ingiustificata disparita rispetto al trattamento riservato alle altre associazioni sindacali dall'art 28 legge 20 maggio 1970 n 300, la tutela giurisdizionale del loro interesse al rispetto della liberta e dell'attivita sindacale, nonche del diritto di sciopero. E ad escludere la disparita di trattamento non vale invocare ne le norme sulla giurisdizione amministrativa esclusiva (art 29 n 1 RD 26 giugno 1924 n 1054; art 7 legge 6 dicembre 1971 n 1034), poiche legittimato ad adire tale giurisdizione, in funzione della tutela dei diritti inerenti al rapporto d'impiego, e solo il singolo impiegato, e non anche l'associazione sindacale, e neppure la norma sulla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti (art 65 RD 12 luglio 1934 n 1214), che pur estendendo la legittimazione processuale a 'chiunque vi abbia interessè, serve a tutelare le posizioni soggettive attinenti al singolo rapporto d'impiego con la Corte e non anche le posizioni di cui e titolare il Sindacato. (V 468/76, mass n 381843; (V 2152/75, mass n 375922; (V 1267/75, mass n 374740; (V 3872/74, mass n 372408).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 65 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 146 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 249 art. 44 bis, Legge 18/03/1968 num. 249 art. 45 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 249 art. 46 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 249 art. 47 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 249 art. 48 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 249 art. 49 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 249 art. 50 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 28/10/1970 num. 775 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)