Sez. 1, Sentenza n. 9632 del 12/05/2015 (Rv. 635336 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE | Famiglia - Ilecita sottrazione del minore - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Convenzione dell'Aja - Coordinamento - Temporaneo sdoppiamento della giurisdizione sul rientro e sull'affidamento - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE
In tema di giurisdizione, il regolamento CE 27 novembre 2003, n. 2201/2003 non deroga alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 - in base alla quale la decisione sull'istanza di rientro nel luogo di residenza del minore illecitamente trasferito spetta all'autorità competente del Paese in cui si trova - ma conserva, per un periodo di tempo limitato, la competenza giurisdizionale allo Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento, a condizione che sia tempestivamente presentata e successivamente accolta un'istanza di rientro. Ne consegue una fase di sdoppiamento della competenza giurisdizionale sul rientro e sull'affidamento, tesa a garantire, da un lato, che la decisione sul rientro sia presa dal giudice del luogo in cui il minore si trova, in base al criterio di prossimità e possibilità di ascolto, e, dall'altro, ad impedire che la sottrazione illecita del minore favorisca, con lo spostamento della giurisdizione, il suo autore.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 8, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 9, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 10, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 11, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)