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Sez. U, Sentenza n. 1984 del 13/02/2012 (Rv. 621543 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE | Art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 - Criterio di collegamento - Residenza abituale del minore al momento dell'introduzione del giudizio - Rilevanza esclusiva - Portata.
Stato
decisa il 2012-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621543-01

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE

In tema di giurisdizione sui provvedimenti "de potestate", l'art. 8 del Regolamento (CE) del 27 novembre 2003, n. 2201 dà rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno stato membro, unicamente al criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)