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Sez. 2, Sentenza n. 1027 del 28/01/1995 (Rv. 490061 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE | Principio "quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum" - Eccezione in senso proprio - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490061-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE

L'annullamento, a norma dell'ultimo comma dell'art. 1442 cod. civ. (il quale recepisce il principio secondo cui"quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum"), può essere opposta in via d'eccezione, senza limiti di tempo, nello stesso processo da chi sia convenuto per l'esecuzione del contratto. Ne consegue che, trattandosi di eccezione, essa è proponibile per la prima volta anche in appello a norma dell'art. 345, secondo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)