Sez. 3, Sentenza n. 1682 del 07/04/1989 (Rv. 462438 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - EFFETTI - VIZI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEGLI ENTI PUBBLICI - ECCESSO DI POTERE - ANNULLABILITÀ - LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA DELL'ENTE PUBBLICO.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - EFFETTI - VIZI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEGLI ENTI PUBBLICI - ECCESSO DI POTERE - ANNULLABILITÀ - LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA DELL'ENTE PUBBLICO.*
Nei contratti di diritto privato degli enti pubblici, l'eccesso di potere dell'organo dell'ente con Rilevanza esterna ove concluda un contratto di contenuto in tutto od in parte diverso da quello deliberato dall'organo competente, che si traduce in vizio del consenso dell'ente, importa l'annullabilità del contratto che può essere fatta valere esclusivamente dall'ente pubblico in via di Azione, ai sensi dell'art. 1441, primo comma, cod. civ., ovvero di eccezione, ai sensi dell'art. 1442, quarto comma, cod. civ. (proponibile per la prima volta in appello ex art. 345, secondo comma, cod. proc. civ.). (V 2996/79, mass n 399331; (V 1668/78, mass n 391077).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1442
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)