Sez. 1, Sentenza n. 3335 del 02/03/2012 (Rv. 621292 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Credito alla restituzione di finanziamenti ex d.lgs. n. 123 del 1998 - Privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto - Finanziamento concesso per lo sviluppo delle attività produttive già esistenti - Necessità - Fondi di provenienza comunitaria - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
L'art. 9, quinto comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, subordina tale prelazione alla circostanza che la precedente erogazione, di cui si sollecita la restituzione, sia stata effettuata "ai sensi del presente decreto legislativo", vale a dire nell'ambito degli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive già in atto, e non, invece, meramente rivolti alla formazione di realtà imprenditoriali soltanto potenziali e future, pur quando il finanziamento sia stato erogato in seguito ad intervento finanziario di derivazione comunitaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9, Legge Falliment. art. 53, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)