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Sez. 1, Sentenza n. 17111 del 24/08/2015 (Rv. 636448 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI | Privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 - Ambito applicativo - Crediti dello Stato per la restituzione di erogazioni pubbliche - Contributo in conto interessi - Estensione del privilegio al mutuo bancario - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636448-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI

L'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, riconosce il privilegio solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche, sicché, ove il contributo sia stato erogato in conto interessi sul finanziamento agevolato, il privilegio non si estende al mutuo concesso dalla banca all'impresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 7, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)