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Sez. 3, Sentenza n. 438 del 19/01/1987 (Rv. 450180 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - ART. 46 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - GIUDIZI PENDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450180-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - ART. 46 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - GIUDIZI PENDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - INAPPLICABILITÀ.*

L'immediata applicabilità delle Disposizioni, sia sostanziali che processuali, della legge n. 203 del 1982 (norme sui contratti agrari) stabilita - con le eccezioni ed i limiti previsti - dall'art. 53 della stessa legge, non comporta l'Invalidità degli Atti processuali già compiuti al momento dell'entrata in vigore della legge né, in particolare, che il processo debba regredire per un adempimento - come il tentativo di conciliazione ex art. 46 della medesima legge - previsto per una fase precedente all'instaurazione del giudizio di primo grado. (Conf 4951/85, mass n 442325).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)