Sez. 3, Sentenza n. 6788 del 07/08/1987 (Rv. 454990 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - GIUDIZI INSTAURATI ANTERIORMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - GIUDIZI INSTAURATI ANTERIORMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - INSUSSISTENZA.*
L'immediata applicabilità delle Disposizioni, sia sostanziali che processuali, della legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari), stabilita - con le eccezioni ed i limiti ivi previsti - dall'art. 53 della stessa legge, non comporta l'Invalidità degli Atti processuali già compiuti al momento dell'entrata in vigore della legge né, in particolare, comporta che il processo debba regredire per un adempimento - come il tentativo di conciliazione ex art. 46 della medesima legge - previsto per una fase precedente all'instaurazione del giudizio di primo grado. Tale adempimento costituisce, infatti, una condizione di proponibilità dell'Azione, come tale non necessaria per i giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge, atteso che, vertendosi in tema di Disposizioni processuali, deve ritenersi operante il principio generale dell'assoggettamento dell'atto ai requisiti fissati dalla legge del tempo in cui l'atto è posto in essere, salva espressa previsione contraria, non rinvenibile nella norma transitoria dell'art. 53 della citata legge. (Conf 438/87, mass n 450180, sulla prima parte; (Conf 149/86, mass n 443790, sulla seconda parte; (Conf 4951/85, mass n 442325, sulla prima parte; (Conf 4676/85, mass n 442122, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)