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Sez. 3, Sentenza n. 6457 del 18/05/2000 (Rv. 536635 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Accertamento - Mezzi - Modalità alternative a quelle di cui all'art. 142 comma sesto C.d.S. - Legittimità.
Stato
decisa il 2000-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536635-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ

Il disposto dell'art. 142 comma sesto del codice della strada (a mente del quale, per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo ed i documenti relativi ai percorsi autostradali") va interpretato nel senso che l'inosservanza dei detti limiti può legittimamente essere acclarata "aliunde", dovendosi ritenere del pari attendibili modalità di accertamento anche meramente deduttive, affidate al prudente apprezzamento del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 146 com. 6, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 146 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)