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Sez. 1, Sentenza n. 17491 del 30/08/2005 (Rv. 584222 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Accertamento mediante impianti fissi senza la presenza di agenti di polizia - Contestazione immediata - Impossibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584222-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In materia di violazioni del codice della strada, l'omissione della contestazione immediata, per impossibilità della stessa, è consentita allorché l'accertamento sia eseguito mediante apparecchi di rilevamento fissi senza la presenza di agenti di polizia, anche al di fuori dell'applicabilità ("ratione temporis" o "ratione materiae") dell'art. 4 d.l. n. 121 del 2002 (convertito nella legge n. 168 del 2002), come modificato dall'art. 7, comma 9, d.l. n. 151 del 2003 (convertito nella legge n. 214 del 2003), e del d.P.R. n. 250 del 1999 (sulla rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato, ai sensi dell'art. 7, comma 133 bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127), atteso che i requisiti della "gestione diretta" degli impianti e della "disponibilità degli stessi da parte degli organi di polizia", previsti dall'art. 345, comma 4, del regolamento di esecuzione del codice della strada, implicano solo la necessità di un collegamento con tali organi, nel senso che solo questi possono attivarli e controllare l'esito delle registrazioni, ma non anche la presenza dei medesimi organi. Né una diversa conclusione si giustificherebbe sul rilievo che l'impossibilità comportante l'omissione della contestazione immediata non potrebbe estendersi alle situazioni precostituite dalla stessa Amministrazione, attese la mancanza di un espresso divieto di utilizzo di impianti siffatti senza la presenza di organi di polizia e la sussistenza di discrezionalità amministrativa, insindacabile dal giudice ordinario, in ordine alle modalità operative scelte per l'accertamento delle infrazioni. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi ritenuto legittima la contestazione differita della violazione dei limiti di velocità accertata mediante fotoradartachimetro in posizione fissa "Autobox").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 200 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST., DPR 22/06/1999 num. 250 art. 5, Decreto Legge 29/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 7, Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)