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Sez. 5, Sentenza n. 24367 del 06/05/2004 Ud. (dep. 28/05/2004) Rv. 229551 - 01

GIUDICE DI PACE - PERSONA OFFESA - FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE | Impugnazione ai fini penali limitatamente ai reati di ingiuria e diffamazione - Esperibilità anche nel caso di sentenza pronunciata dal giudice di pace - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229551-01

GIUDICE DI PACE - PERSONA OFFESA - FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE

L'impugnazione, anche ai fini penali, consentita dall'art. 577 cod. proc. pen. alla persona offesa costituitasi parte civile nel caso di sentenza di condanna o di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, è esperibile anche qualora trattasi di sentenza pronunciata dal giudice di pace, alla stregua del generale richiamo alla disciplina del codice di rito contenuto nell'art. 2 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace; nel qual caso, trattandosi di reati per i quali è prevista la pena alternativa, il mezzo di impugnazione esperibile è quello dell'appello al tribunale, ai sensi dell'art. 39 del citato D.Lgs.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 39, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)