Sez. 5, Sentenza n. 26054 del 26/05/2005 Ud. (dep. 14/07/2005) Rv. 232318 - 01
GIUDICE DI PACE - PERSONA OFFESA - FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE | Impugnazione ai fini penali limitatamente ai reati di ingiuria e diffamazione - Esperibilità anche nel caso di sentenza pronunciata dal giudice di pace - Sussistenza.
GIUDICE DI PACE - PERSONA OFFESA - FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE
L'impugnazione, anche ai fini penali, consentita dall'art. 577 cod. proc. pen. alla persona offesa costituitasi parte civile nel caso di sentenza di condanna o di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, è esperibile anche qualora trattasi di sentenza pronunciata dal giudice di pace. (La Corte ha osservato che la sentenza di proscioglimento dal reato di ingiuria aggravata, punito nel processo dinanzi al giudice di pace con pena alternativa, è appellabile dal P.M. ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 274 del 2000, e dunque anche dalla parte civile in virtù del disposto dell'art. 576 cod. proc. pen., norma applicabile al pari di quella ex art. 577 stesso codice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 38, Cod. Pen. art. 594
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)