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Sez. 3, Sentenza n. 52435 del 03/10/2017 Ud. (dep. 16/11/2017) Rv. 271884 - 01

PARTE CIVILE - DIFESA | Difensore della parte civile - Procura speciale - Conferimento in calce o a margine dell'atto di costituzione - Necessità - Esclusione - Procura redatta su foglio separato - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271884-01

PARTE CIVILE - DIFESA

L'omessa indicazione della data di conferimento della procura speciale al difensore della parte civile non determina alcuna incertezza in ordine allo "ius postulandi" dello stesso, posto che l'art. 78, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente che, qualora non venga apposta in calce o a margine dell'atto di costituzione di parte civile, la procura può essere presentata direttamente in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione, sicché in tal caso la data che fa fede è quella di deposito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)