Sez. 2, Sentenza n. 4224 del 15/01/2026 Cc. (dep. 02/02/2026) Rv. 289387-01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Costituzione di parte civile - Deposito telematico obbligatorio ai sensi dell'art. 111-bis cod. proc. pen. - Deroga - Costituzione in udienza con modalità cartacea (cd. analogica) ai sensi dell'art. 78 cod. proc. pen. - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
La costituzione di parte civile, a far data dall'1 gennaio 2025, dev'essere effettuata con modalità telematiche, antecedentemente all'udienza, ex art. 111-bis cod. proc. pen., potendo avvenire mediante deposito in forma cartacea (cd. analogica), a norma dell'art. 78 cod. proc. pen., se la relativa dichiarazione è presentata direttamente in udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di esclusione della parte civile, costituitasi in udienza con documentazione allegata in fotocopia e con il successivo e, pertanto, tardivo deposito in cancelleria degli originali).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 6 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. A)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)