Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 20/04/1974 (Rv. 369096 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - CONDIZIONI - LIMITI - DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI FIGURATIVI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - CONDIZIONI - LIMITI - DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI FIGURATIVI.*
Nel sistema di assicurazioni sociali vigente, caratterizzato dalla obbligatorieta, la contribuzione volontaria puo trovare giustificazione soltanto quando l'Obbligo assicurativo non sia operante; questa ipotesi non ricorre nel caso di disoccupazione, durante la quale permane il rapporto assicurativo e si fa luogo alla contribuzione figurativa a norma dell'art 4, legge 4 aprile 1952, n 218.*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 4, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 5, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)