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Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 20/04/1974 (Rv. 369096 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - CONDIZIONI - LIMITI - DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI FIGURATIVI.*
Stato
decisa il 1974-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369096-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - CONDIZIONI - LIMITI - DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI FIGURATIVI.*

Nel sistema di assicurazioni sociali vigente, caratterizzato dalla obbligatorieta, la contribuzione volontaria puo trovare giustificazione soltanto quando l'Obbligo assicurativo non sia operante; questa ipotesi non ricorre nel caso di disoccupazione, durante la quale permane il rapporto assicurativo e si fa luogo alla contribuzione figurativa a norma dell'art 4, legge 4 aprile 1952, n 218.*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 4, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 5, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)