diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3247 del 20/07/1977 (Rv. 386768 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - IN GENERE - DENUNZIA SUPPLETIVA - AMMISSIBILITA - DENUNZIA SUPPLETIVA DI MAGGIOR VALORE - EFFETTI - ESONERO DAGLI INTERESSI DOVUTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386768-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - IN GENERE - DENUNZIA SUPPLETIVA - AMMISSIBILITA - DENUNZIA SUPPLETIVA DI MAGGIOR VALORE - EFFETTI - ESONERO DAGLI INTERESSI DOVUTI - LIMITI.*

Non va escluso in linea generale che, pur fuori di ogni espressa disposizione di legge, possano presentarsi dal contribuente denunzie suppletive (del resto gia espressamente previste, ad esempio dallo art 17 del RD 7 agosto 1936, n 1639, e dagli artt 52 e 72 del RD 30 dicembre 1923, n 3270) - meglio qualificabili come rettifiche o riconoscimenti di un maggior imponibile - ogni volta che esse siano giuridicamente rilevanti. Siffatta possibilita e maggiormente riconoscibile in seguito alle leggi 26 gennaio 1961, n 29 e 28 marzo 1962, n 147 le quali, per aver accentuato e riaffermato gli obblighi di collaborazione del contribuente e gli oneri di sufficiente dichiarazione dei valori, non possono non ammettere la successiva presentazione di denunzie contenenti riconoscimento di maggiori valori, pur dopo la scadenza dei termini dell'imposta principale, sia per consentire la riduzione e limitazione degli interessi dovuti, sia per fornire prove sulla buona fede del contribuente e sulla non imputabilita della divergenza riscontrata. Proprio in applicazione delle citate leggi va infatti riconosciuto il diritto del contribuente all'esonero, in materia di imposta di successione, dei corrispondenti interessi per il periodo successivo, quando egli abbia presentato una dichiarazione di rettifica dei valori per somma superiore a quella precedentemente denunziata, pur se inferiore a quella accertata dall'ufficio, e salva ogni questione per gli interessi dovuti per la differenza residua. (V 3183/76, mass n 381966; (V 3178/76, mass n 381958).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 52, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 72, Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)