Sez. 1, Sentenza n. 3178 del 28/09/1976 (Rv. 381958 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI RETTIFICA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE INFERIORE ALLA SOMMA ACCERTATA DALL'UFFICIO - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI RETTIFICA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE INFERIORE ALLA SOMMA ACCERTATA DALL'UFFICIO - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA.*
In tema di imposta complementare di successione, qualora il contribuente, presenti una dichiarazione di rettifica per somma maggiore di quella in precedenza indicata con la denuncia, ma inferiore a quella accertata dall'ufficio, gli interessi moratori di cui alle leggi 26 gennaio 1961 n 29 e 28 marzo 1962 n 147 sono dovuti, sulla somma offerta con la rettifica, dall'entrata in vigore della citata legge n 29 del 1961, o dal sorgere dell'obbligazione tributaria per successioni apertesi dopo detta data, fino al momento della rettifica medesima, e, per la maggior somma accertata, dallo stesso termine iniziale fino al pagamento del debito. (V 3142/75, mass n 377246; (V 2020/75, mass n 375736).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)