Sez. 1, Ordinanza n. 6176 del 17/03/2026 (Rv. 678180-01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Accordi di separazione - Fatto sopravvenuto - Modifica ex art 156 c.c. - Radicamento dell'habitat familiare in fatto - Protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo della casa coniugale - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
Costituisce fatto sopravvenuto, rilevante ai fini della modifica delle condizioni della separazione ai sensi dell'art. 156 c.c., il radicamento del contesto di vita realizzatosi e consolidatosi in fatto dell'habitat familiare goduto dai figli unitamente al genitore assegnatario, in conseguenza della protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in presenza di accordi di separazione prevedenti l'obbligo per la moglie assegnataria di rilasciare la casa coniugale, di proprietà del marito, entro otto mesi, a fronte dell'aumento del contributo di mantenimento per i figli, aveva individuato il fatto sopravvenuto nel mancato rilascio dell'immobile e nel continuare a risiedervi della moglie con i figli per oltre sette anni).
Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)