Sez. L, Sentenza n. 828 del 08/02/1986 (Rv. 444364 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ESCLUSIONE DELLA LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - PERSONALE DIRETTIVO - CORRISPONDENZA CON IL PERSONALE DIRIGENTE - ESCLUSIONE - INCLUSIONE DEI CAPI UFFICIO E DEI CAPI REPARTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ESCLUSIONE DELLA LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - PERSONALE DIRETTIVO - CORRISPONDENZA CON IL PERSONALE DIRIGENTE - ESCLUSIONE - INCLUSIONE DEI CAPI UFFICIO E DEI CAPI REPARTO.*
Ai fini della esclusione della limitazione dell'orario di lavoro, la nozione di "personale direttivo" non corrisponde a quella di dirigente ed è ancora più ampia di quella di impiegato con funzioni direttive usata in senso tecnico, dovendosi comprendere in detto personale, a norma degli artt. 1 R.d.l. n. 692 del 1923 e 3 R.d. n. 1955 del 1923, non soltanto tutti i dirigenti ed institori con funzioni "rappresentative e vicarie", inquadrabili nella prima categoria impiegatizia secondo i decreti n. 1825 del 1924 e n. 1130 del 1926, ma anche il personale dirigente cosiddetto minore, ossia i capi dei singoli servizi o Sezioni di azienda e, in definitiva, i capi ufficio e i capi reparto, che eccezionalmente possono svolgere persino attività manuali. (V 323/84; (V 3971/82).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)