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Sez. L, Sentenza n. 5268 del 15/06/1987 (Rv. 453845 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DIRITTO AL COMPENSO RELATIVO - LIMITI - PERSONALE DIRETTIVO - ESCLUSIONE - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRETTIVE, CAPI DEI SINGOLI SERVIZI, UFFICI E REPARTI - ESTENSIONE - FATTISPECIE RELATIVE A "GERENTE" DI SUPERMERCATO ALIMENTARE INQUADRATO NEL PRIMO LIVELLO IMPIEGATIZIO.*
Stato
decisa il 1987-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453845-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DIRITTO AL COMPENSO RELATIVO - LIMITI - PERSONALE DIRETTIVO - ESCLUSIONE - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRETTIVE, CAPI DEI SINGOLI SERVIZI, UFFICI E REPARTI - ESTENSIONE - FATTISPECIE RELATIVE A "GERENTE" DI SUPERMERCATO ALIMENTARE INQUADRATO NEL PRIMO LIVELLO IMPIEGATIZIO.*

Ai fini dell'esclusione della limitazione dell'orario di lavoro, con conseguente negazione del diritto al compenso per lavoro straordinario, il concetto di personale direttivo - di cui allo art. 1 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 - è chiarito dall'art. 3 n. 2 del R.d. 10 settembre 1923 n. 1955, per cui risulta comprensivo anche degli impiegati di prima categoria con funzione direttive, capi dei singoli servizi, uffici e reparti, che eccezionalmente possono svolgere anche attività manuali (fattispecie relativa a "gerente" di supermercato alimentare inquadrato nel primo livello impiegatizio del C.C.n.L. per i dipendenti di aziende commerciali). (V 828/86, mass n 444364; (V 323/84, mass n 432594).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)