Sez. 1, Sentenza n. 2207 del 01/07/1968 (Rv. 334414 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - DECISIONI IN GRADO DI APPELLO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - DECISIONI IN GRADO DI APPELLO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Le decisioni delle commissioni provinciali delle imposte, emesse in grado di appello, in materia di Determinazione del valore imponibile, ai fini delle imposte sui trasferimenti di ricchezza, sono definitive e contro di esse e ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione, per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (V. 211-67, massima n.325962 2087-65, 2949-64).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)