Sez. 1, Sentenza n. 1963 del 12/10/1970 (Rv. 348008 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - DECISIONI IN GRADO DI APPELLO - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IMPUGNABILITA - CON AZIONE GIUDIZIARIA O CON RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - DECISIONI IN GRADO DI APPELLO - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IMPUGNABILITA - CON AZIONE GIUDIZIARIA O CON RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Le decisioni delle commissioni provinciali delle imposte emesse in grado di appello in materia di Determinazione del valore imponibile, ai fini delle imposte sui trasferimenti di ricchezza, sono definitive e contro di esse e dato solo ricorrere all'autorita giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art 29, terzo comma, RDL 7 agosto 1936, n 1639, per grave ed evidente errore di apprezzamento ed insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore, ovvero alla Corte di Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (e stato affermato che il vizio di legittimita relativo alla dedotta incompetenza per materia della commissione provinciale d'appello poteva essere denunciato solo ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (V 2207'68, mass n 334414).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)