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Sez. 1, Sentenza n. 113 del 20/01/1971 (Rv. 349471 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - FINALITA DEL TRIBUTO - UTILIZZAZIONE DELL'AREA DA PARTE DELLO STESSO COMUNE PROPRIETARIO - TASSABILITA - ESCLUSIONE - DIRITTO DELL'APPALTATORE ALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349471-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - FINALITA DEL TRIBUTO - UTILIZZAZIONE DELL'AREA DA PARTE DELLO STESSO COMUNE PROPRIETARIO - TASSABILITA - ESCLUSIONE - DIRITTO DELL'APPALTATORE ALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO - INSUSSISTENZA.*

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, costituisce un corrispettivo dovuto da chi occupa tali spazi ed aree in modo da escludere o limitare il diritto di godimento dei medesimi da parte della collettivita degli abitanti. Qualora l'ente pubblico, cui il bene appartiene, utilizzi questo direttamente per l'esplicazione di un'attivita pubblica (nella specie, per i lavori di costruzione dell'acquedotto comunale) la tassa non e dovuta, anche perche coincidono il soggetto debitore e quello creditore(confusione soggettiva). Consegue che, se la riscossione della tassa e stata concessa in appalto, l'appaltatore non puo pretendere dal comune il corrispettivo per l'occupazione diretta che questo faccia, per fini pubblici, di uno spazio od area pubblica.*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 192, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)