Sez. 1, Sentenza n. 3523 del 19/05/1988 (Rv. 458853 - 01)
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - SCALO FERROVIARIO - APERTURA DI PASSO CARRABILE - ASSOGGETTAMENTO AL TRIBUTO.*
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - SCALO FERROVIARIO - APERTURA DI PASSO CARRABILE - ASSOGGETTAMENTO AL TRIBUTO.*
L'amministrazione ferroviaria, per l'apertura di passo carrabile che consenta l'accesso da una strada provinciale ad un proprio scalo, è soggetta alla tassa di occupazione di suolo pubblico (art. 192 del R.d. 14 settembre 1931 n. 1175), essendo la tassa medesima dovuta non soltanto nel caso di sottrazione di detto suolo all'uso normale e collettivo, ma anche in caso di utilizzazioni particolari od eccezionali di esso, indipendentemente dalla natura pubblica del beneficiario e dalle finalità generali perseguite (salve le specifiche esenzioni contemplate dall'art. 200 del citato decreto). (V 1772/86, mass n 445091; (V 113/71, mass n 349471).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 192, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)