diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2665 del 27/09/1983 Cc. (dep. 17/11/1983) Rv. 161262 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161262-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - INAMMISSIBILITÀ.*

Contro la sentenza istruttoria di proscioglimento, con qualsiasi formula, la parte civile non è legittimata a proporre ricorso, poiché tale pronuncia non determina alcuna preclusione all'Esercizio dell'Azione civile che può essere riproposta, senza limitazioni, al giudice civile, né determina alcun pregiudizio né alcuna preclusione all'accertamento dei fatti sui quali l'Azione civile si fonda. (Conf mass n 149136, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)