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Sez. 4, Sentenza n. 329 del 12/02/1981 Cc. (dep. 29/05/1981) Rv. 149136 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149136-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

La parte civile ha interesse a proporre impugnazione contro un provvedimento del giudice penale, quando vi sia la possibilita concreta che essa possa giovarsi dell'esito favorevole del gravame, ottenendo una decisione diversa del giudizio e cioe la eliminazione dell'effetto preclusivo extra-penale della pronuncia. Detta efficacia preclusiva (quando all'esistenza del fatto, alla sua illiceita ed alla responsabilita dell'imputato) discende soltanto dalla sentenza di proscioglimento, emessa in seguito a giudizio e divenuta irrevocabile, cosi come espressamente stabiliscono gli artt 27 e 28 cod proc pen. e pertanto inammissibile per carenza di interesse ad impugnare il ricorso proposto dalla parte civile avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento. (Conf mass n 144278; (Conf mass n 130621; (Conf mass n 127338; (Conf mass n 126996; (Conf mass n 122049).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)