Sez. 5, Sentenza n. 17112 del 12/12/2014 Cc. (dep. 23/04/2015) Rv. 264068 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Deposito del relativo decreto dopo sette anni dalla decisione - Motivazione inesistente integrante la violazione di legge - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione, il deposito del decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno eseguito sette anni dopo la relativa decisione, assunta all'esito della celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, comporta l'inesistenza della motivazione, tale da integrare il vizio di violazione di legge.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)