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Sez. 6, Sentenza n. 35240 del 27/06/2013 Cc. (dep. 21/08/2013) Rv. 256263 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Ricorso per cassazione - Sindacato di legittimità - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256263-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure un decreto che aveva dato conto di un consolidato quadro indiziario, utile a giustificare la pericolosità del ricorrente in termini di coerenza anche riguardo al requisito dell'attualità).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)