Sez. 6, Sentenza n. 35240 del 27/06/2013 Cc. (dep. 21/08/2013) Rv. 256263 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Ricorso per cassazione - Sindacato di legittimità - Contenuto - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure un decreto che aveva dato conto di un consolidato quadro indiziario, utile a giustificare la pericolosità del ricorrente in termini di coerenza anche riguardo al requisito dell'attualità).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)